S T A T U T O

“Nucleo Volontari ANC

Bollate”

 

 

 

Art. 1
Costituzione

 

  1. Nella circoscrizione territoriale della sezione di Bollate dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è stata costituita un'organizzazione di volontariato denominata ''Nucleo Volontari ANC Bollate'', di seguito denominata organizzazione, la sede è ubicata in via Galimberti 6, 20021 Bollate (MI).
  2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

 

 

Art. 2
Principi

 

1.       L'organizzazione , indipendente e apolitica, si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 -.

2.       E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

 

 

Art. 3
Finalità

 

1.       L'organizzazione opera nei seguenti ambiti:

·         la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori ;

·         la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse ;

·         la Protezione Civile, nell’ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè : previsione, prevenzione e soccorso.

 

 

Art. 4
Aderenti

 

1.       Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.

2.       Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.

3.       Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

·         dimissioni volontarie;

·         non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

·         morte;

·         indegnità deliberata dal Comitato esecutivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva;

3.       Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

4.       Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.

 

 

Art. 5
Diritti e obblighi degli aderenti

 

1.       Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dalla appartenenza all'organizzazione.

2.       Gli aderenti hanno l'obbligo di:

·         rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dalla organizzazione;

·         pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;

·         prestare il lavoro preventivamente concordato, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;

·         partecipare alle attività formative propedeutiche per l’impiego nell’organizzazione.

 

 

Art. 6

Organi

 

1.       Sono organi dell'organizzazione:

·         l'Assemblea degli aderenti;

·         il Comitato esecutivo;

·         il Presidente

·         il Collegio arbitrale;

·         il Collegio dei revisori dei conti.

 

 

Art. 7
Assemblea degli aderenti

 

1.       L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

2.       Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.

3.       La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4.       In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

5.       Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

6.       Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

7.       L'Assemblea ha i seguenti compiti:

·         eleggere i membri del Comitato esecutivo;

·         eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

·         approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;

·         approvare il bilancio preventivo;

·         approvare il bilancio consuntivo;

·         approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 19;

·         stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

 

8.       Il verbale di ogni riunione dell’Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, all’ Ispettorato regionale ANC competente per territorio.

 


 

Art. 8

Comitato esecutivo

 

1.       Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

2.       Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3.       Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax con un preavviso di 24 ore.

4.    Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

·         fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

·         sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

·         determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

·         eleggere il Presidente;

·         nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;

·         accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

·         ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

·         nominare il componente del Collegio arbitrale.

 

 

Art. 9
Presidente

 

1.       Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

2.       Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.

3.       Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

4.       In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5.       In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

 

 

Art. 10
Segretario

 

1.       Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

·         provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività";

·         provvede al disbrigo della corrispondenza;

·         è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

 

 

Art. 11
Tesoriere

 

1.       Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

·         predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo.

·         provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

·         provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo.

 

 

Art. 12
Collegio arbitrale

 

1.       Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2.       La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3.       Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Milano il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

 

 

Art. 13
Collegio dei revisori dei conti

 

1.       Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2.       Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.

3.       Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

4.       Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

 

 

Art. 14
Coordinatore di settore

 

1.       In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

2.       Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

 

 

Art. 15
Gratuità e durata delle cariche

 

1.       Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate soltanto per una volta.

2.       Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 


 

Art. 16
Bilancio

 

1.       Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2.       Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3.       Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

 

 

Art. 17
Risorse economiche

 

1.       L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della

propria attività da:

·         quote associative e contributi degli aderenti;

·         contributi dei privati;

·         contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;

·         contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;

·         contributi di organismi internazionali;

·         donazioni e lasciti testamentari;

·         rimborsi derivanti da convenzioni;

·         entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

·         rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2.       I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.

3.       Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

 

 

Art. 18
Quota sociale

 

1.       La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2.       Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

 

Art. 19
Modifiche allo statuto

 

1.       Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

 

 

Art. 20
Federazione nell'ambito dell'ANC

 

1.       Allo scopo di esaltare le capacità operative dell’ANC, anche nell’attività di volontariato, l'organizzazione aderirà alla Federazione provinciale delle organizzazioni di volontariato dell'ANC (che curerà il coordinamento) e si impegna a mantenere l’adesione.

2.       In caso di cessazione dell’adesione per qualunque causa, l’organizzazione si scioglierà ai sensi del successivo art. 24.

 


 

Art. 21
Approvazione da parte del Presidente nazionale ANC

 

1.       Entro due mesi dalla costituzione, l'organizzazione deve richiedere ed ottenere l'approvazione delle norme sul proprio funzionamento (statuto) e sulla propria organizzazione (preferibilmente, a mezzo regolamento) da parte del Presidente nazionale dell'ANC, sentito il parere dei suoi organi territoriali o della sezione o dell'Ispettorato regionale interessati.

2.       L’organizzazione consentirà che incaricati del Presidente nazionale ANC effettuino visite di verifica, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.

3.       Eventuali inadempienze o comportamenti contrari ai principi statutari dell’ANC saranno valutati dal Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale.

 

 

Art. 22
Uniforme

 

1.       L’uniforme degli appartenenti all’organizzazione è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.

2.       Il Comitato esecutivo indica quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l’uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito in materia di volontariato dalla Presidenza nazionale ANC.

3.       Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi e perpetuate violazioni potranno comportare deferimento al Collegio arbitrale.

 

 

Art. 23
Rapporti con l’ANC

 

1.       L’Ispettore regionale e il coordinatore provinciale dell’ANC competenti per territorio

possono :

·         accedere ai locali dell’organizzazione, previ accordi;

·         verificare libri contabili e quant’altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;

·         partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Comitato esecutivo;

·         richiedere l’intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;

·         richiedere la convocazione d’urgenza del Comitato esecutivo.

2.       Il Presidente dell’organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.

 

 

Art. 24
Scioglimento

 

1.       Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti o per il venir meno dell'approvazione di cui all'art. 21.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

2.       Ai sensi dell’art. 5 punto 4 della Legge 11/12/1991 n. 266, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’organizzazione di