Art. 1
Costituzione
Art. 2
Principi
1.
L'organizzazione ,
indipendente e apolitica, si ispira ai principi contenuti nello Statuto
Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto
Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 -.
2.
E' una libera espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della
programmazione nazionale, regionale e locale.
Art. 3
Finalità
1.
L'organizzazione opera nei seguenti ambiti:
·
la promozione e la tutela dei diritti della
persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti
di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori ;
·
la protezione, la conservazione e la
valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed
artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse ;
·
la Protezione Civile, nell’ambito della
normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè : previsione,
prevenzione e soccorso.
Art. 4
Aderenti
1.
Sono aderenti all'organizzazione coloro che
sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno
richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo. Tutti
gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione
Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque
sezione dell'Associazione stessa.
2.
Nella domanda di ammissione
l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto
dell'organizzazione.
L'ammissione decorre dalla
data di delibera del Comitato esecutivo.
3.
Gli aderenti cessano di appartenere
all'organizzazione per:
·
dimissioni volontarie;
·
non aver effettuato il versamento della quota
associativa per almeno due anni;
·
morte;
·
indegnità deliberata dal Comitato esecutivo. In
quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in
via definitiva;
3.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti
sono a titolo gratuito.
4.
Gli aderenti che prestano attività di
volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività stessa, nonché per la
responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio
dell’attività medesima.
Art. 5
Diritti e obblighi degli aderenti
1.
Gli aderenti hanno diritto di partecipare
alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro
preventivamente concordato e di recedere dalla appartenenza
all'organizzazione.
2.
Gli aderenti hanno l'obbligo di:
·
rispettare le norme del presente statuto e le delibere
legalmente adottate dalla organizzazione;
·
pagare la quota sociale e gli eventuali contributi
nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
·
prestare il lavoro preventivamente concordato,
attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
·
partecipare alle attività formative propedeutiche per
l’impiego nell’organizzazione.
Art. 6
Organi
1.
Sono organi dell'organizzazione:
·
l'Assemblea degli aderenti;
·
il Comitato esecutivo;
·
il Presidente
·
il Collegio arbitrale;
·
il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7
Assemblea degli aderenti
1.
L'Assemblea è costituita da tutti gli
aderenti all'organizzazione.
2.
Essa è presieduta dal Presidente ed è
convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno
e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con
almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da
quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia
stata consegnata a mano.
3.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso
il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla
convocazione.
4.
In prima convocazione l'Assemblea è
regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti
presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti
presenti, in proprio o per delega.
5.
Ciascun aderente non può essere portatore di
più di una delega.
6.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono
adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo
quanto previsto dal successivo articolo 19.
7.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
·
eleggere i membri del Comitato esecutivo;
·
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei
conti;
·
approvare il programma di attività proposto dal
Comitato esecutivo;
·
approvare il bilancio preventivo;
·
approvare il bilancio consuntivo;
·
approvare o respingere le richieste di modifica dello
statuto di cui all'articolo 19;
·
stabilire l'ammontare delle quote associative e dei
contributi a carico degli aderenti.
8.
Il verbale di ogni
riunione dell’Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, all’ Ispettorato
regionale ANC competente per territorio.
Art. 8
Comitato esecutivo
1.
Il Comitato esecutivo è eletto
dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque
membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di
esperti, con solo voto consultivo.
2.
Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione
del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne
faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la
riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3.
Perché la convocazione sia valida occorre un
preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da
quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di particolare urgenza,
è ammessa la convocazione telegrafica o via fax con un preavviso di 24 ore.
4. Il
Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
·
fissare le norme per il funzionamento
dell'organizzazione;
·
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci
preventivo e consuntivo annuali;
·
determinare il programma di lavoro in base alle linee
di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea,
promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
·
eleggere il Presidente;
·
nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali
coordinatori di settore;
·
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
aderenti;
·
ratificare nella prima seduta successiva, i
provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di
necessità e di urgenza;
·
nominare il componente del Collegio arbitrale.
Art. 9
Presidente
1.
Il Presidente, che è anche Presidente
dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da
quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2.
Esso cessa dalla carica secondo le norme del
successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.
3.
Il Presidente rappresenta legalmente
l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le
riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
4.
In caso di necessità e di urgenza
assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a
ratifica nella prima riunione successiva.
5.
In caso di assenza,
di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Consigliere
con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità,
dal più anziano di età.
Art. 10
Segretario
1.
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i
seguenti compiti:
·
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del
"registro degli aderenti", del "libro dei beni
inventariali", del "rapporto annuale delle attività";
·
provvede al disbrigo della corrispondenza;
·
è responsabile della redazione e della
conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato
esecutivo.
Art. 11
Tesoriere
1.
Al Tesoriere sono affidate le competenze
amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria
responsabilità:
·
predispone lo schema del progetto di bilancio
preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del
bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di
marzo.
·
provvede alla tenuta dei registri e della
contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione
relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
·
provvede alla riscossione delle entrate e al
pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo.
Art. 12
Collegio arbitrale
1.
Qualsiasi controversia dovesse
sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli
organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione
inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli
compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità
di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna
delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo,
dal Presidente della Corte d'Appello di Milano il quale nominerà anche
l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
Art. 13
Collegio dei revisori dei conti
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è
costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni
previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.
3.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione
anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4.
Il Collegio riferisce annualmente
all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli
aderenti.
Art. 14
Coordinatore di settore
1.
In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che
intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori
d'intervento.
2.
Il Coordinatore di settore ha la
responsabilità operativa e gestionale del settore a
lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore
stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.
Art. 15
Gratuità e durata delle cariche
1.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse
hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate soltanto per una
volta.
2.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate
nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 16
Bilancio
1.
Ogni anno devono essere redatti, a cura del
Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo,
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di
voti.
2.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3.
Il bilancio deve coincidere con l'anno
solare.
Art. 17
Risorse economiche
1.
L'organizzazione trae le risorse economiche
per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da:
·
quote associative e contributi degli aderenti;
·
contributi dei privati;
·
contributi della Presidenza nazionale o da sezioni
dell'ANC;
·
contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni
pubbliche;
·
contributi di organismi internazionali;
·
donazioni e lasciti testamentari;
·
rimborsi derivanti da convenzioni;
·
entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali;
·
rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all'organizzazione a qualunque titolo.
2.
I fondi sono depositati presso l'Istituto di
credito stabilito dal Comitato esecutivo.
3.
Ogni operazione finanziaria è disposta con
firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
Art. 18
Quota sociale
1.
La quota associativa a carico degli aderenti
è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato
esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso
o di perdita della qualità di aderente.
2.
Gli aderenti che non sono in regola con il
pagamento delle quote sociali non possono partecipare
alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della
organizzazione.
Essi non sono elettori e non possono essere
eletti alle cariche sociali.
Art. 19
Modifiche allo statuto
1.
Le proposte di modifica allo statuto possono
essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli
aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto
favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.
Art. 20
Federazione nell'ambito dell'ANC
1.
Allo scopo di esaltare le capacità operative
dell’ANC, anche nell’attività di volontariato, l'organizzazione aderirà alla
Federazione provinciale delle organizzazioni di volontariato dell'ANC (che
curerà il coordinamento) e si impegna a mantenere
l’adesione.
2.
In caso di cessazione dell’adesione per
qualunque causa, l’organizzazione si scioglierà ai sensi del successivo art.
24.
Art. 21
Approvazione da parte del Presidente nazionale ANC
1.
Entro due mesi dalla costituzione,
l'organizzazione deve richiedere ed ottenere l'approvazione delle norme sul
proprio funzionamento (statuto) e sulla propria organizzazione
(preferibilmente, a mezzo regolamento) da parte del Presidente nazionale
dell'ANC, sentito il parere dei suoi organi territoriali o della sezione o
dell'Ispettorato regionale interessati.
2.
L’organizzazione consentirà che incaricati
del Presidente nazionale ANC effettuino visite di
verifica, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui
al 1° comma.
3.
Eventuali inadempienze o comportamenti
contrari ai principi statutari dell’ANC saranno valutati dal Presidente
nazionale, sentito il Comitato centrale.
Art. 22
Uniforme
1.
L’uniforme degli appartenenti
all’organizzazione è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata
esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei
servizi comandati.
2.
Il Comitato esecutivo indica quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono
l’uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito in materia
di volontariato dalla Presidenza nazionale ANC.
3.
Non sono tollerati comportamenti contrari a
quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi e
perpetuate violazioni potranno comportare deferimento al Collegio arbitrale.
Art. 23
Rapporti con l’ANC
1.
L’Ispettore regionale e il
coordinatore provinciale dell’ANC competenti per territorio
possono :
·
accedere ai locali dell’organizzazione, previ
accordi;
·
verificare libri contabili e quant’altro costituisca
documento ufficiale della organizzazione;
·
partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di
parola, all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni
del Comitato esecutivo;
·
richiedere l’intervento e la relazione del Collegio
dei revisori dei conti;
·
richiedere la convocazione d’urgenza del Comitato
esecutivo.
2.
Il Presidente dell’organizzazione di
volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.
Art. 24
Scioglimento
1.
Lo scioglimento dell'organizzazione è
deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
aderenti o per il venir meno dell'approvazione di cui all'art. 21.
L'Assemblea provvederà
a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione
del patrimonio.
2. Ai sensi dell’art. 5 punto 4 della Legge 11/12/1991 n. 266, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’organizzazione di